Glossario

Bonifica: comprende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area (art. 6 punto l) del Decreto Ronchi).
 In questa fase tutte le parti considerate 'pericolose'  vengono rese 'inerti', ovvero private delle sostanze dannose e destinate alla eliminazione 'in sicurezza' utilizzando macchinari che riducono al minimo le emissioni e i residui.
 
Codice CER: identifica univocamente la tipologia di rifiuto trasportata.
I codici CER devono essere riportati sul formulario. Un elenco completo è riportato nell'allegato D del Decreto Ronchi.
 
Decreto Legislativo 22/97: il Decreto disciplina la gestione dei rifiuti pericolosi e non, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. La finalità che si vuole perseguire è quella di favorire il recupero e lo smaltimento degli stessi senza pregiudicare la salute dell'uomo né l'equilibrio ambientale. Rappresenta una rivoluzione in materia di trattamento dei rifiuti sia per la nuova classificazione introdotta, sia per l'inasprimento delle sanzioni previste per i trasgressori.

Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 (Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche — Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche

Dm Ambiente 8 marzo 2010, n. 65, recante "Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) — Modalità semplificate"

Dm Ambiente 12 maggio 2009 recante "Finanziamento gestione Raee"

Dm Ambiente 8 aprile 2008 recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato — Articolo 183, comma 1, lettera cc) del Dlgs 152/2006"

Dm Ambiente 25 settembre 2007, n. 185, recante l'istituzione del "Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee", del "Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi" e del "Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee" (attuazione articoli 13, comma 8 e 15 comma 4, Dlgs 151/2005)

Dm Ambiente 25 settembre 2007 recante l'istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei Raee (attuazione articolo 15, comma 1, Dlgs 151/2005)

 

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Comunicato Ministero dell'ambiente 26 giugno 2006

Avviso relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali attuativi del Dlgs 152/2006

Dm Ambiente 15 marzo 2012

Ippc — Attuazione Dlgs 152/2006 — Formulario comunicazione dati ex direttiva 2008/01/Ce — Abrogazione Dm Ambiente 24 luglio 2009

Dm 8 novembre 2010, n. 260

Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali

Dm 14 aprile 2009, n. 56

Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici — Articolo 75, Dlgs 152/2006

Dm 16 giugno 2008, n. 131

Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici — Attuazione articolo 75, Dlgs 152/2006

Approfondimenti D.lgs 151 e 152, clicca QUI.
 
Deposito temporaneo: il deposito temporaneo è stato definito dal punto k) dell'art. 6 del Decreto Ronchi. In generale, esso stabilisce che il produttore o il detentore dei rifiuti possono raggruppare gli stessi, prima di procedere alla raccolta, se questi sono compresi tra 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e 20 per quelli non pericolosi, ovvero gli stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale i primi, trimestrale i secondi.
 
Detentore: con il termine detentore il Decreto 22/97 al punto c) dell'art. 6 qualifica il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene. Detentore, quindi, è colui che produce rifiuti, ossia scarti di lavorazione, residui o altri beni di cui intende disfarsi, o che li prende in consegna dal produttore (ad esempio, le società incaricate della raccolta e smaltimento di rifiuti conto terzi).
 
Disassemblaggio: è il momento in cui le apparecchiature vengono smantellate al fine di procedere alla selezione dei materiali e all'isolamento dei componenti contaminati. Il disassemblaggio può essere realizzato manualmente, da tecnici professionisti, o attraverso macchinari progettati appositamente.
 
Formulario di identificazione: il formulario identifica i rifiuti trasportati e deve essere emesso per ogni tipologia di rifiuto preso in carico. Deve contenere sia i dati identificati del trasportatore, del produttore/detentore e del destinatario, sia le indicazioni del luogo di partenza e di arrivo. Lo stesso viene rilasciato in quadruplice copia (una al detentore/produttore dei rifiuti, una al trasportatore, una al destinatario, una datata e controfirmata all'arrivo restituita al detentore/produttore).
 
Messa in sicurezza: secondo il Decreto Legislativo 22/97 art. 6 punto m), consiste in ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti. Più dettagliatamente, la messa in sicurezza consiste nell'isolamento in luoghi preposti delle parti contaminate da sostanze nocive e nella successiva bonifica delle stesse.
 
MUD: Modello Unico di Dichiarazione, viene redatto al fine di comunicare annualmente al Catasto dei Rifiuti competente, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti o trattati.
 
Produttore: il Decreto Ronchi definisce all'art. 6 punto b) produttore la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o composizione dei rifiuti. All'interno della categoria dei produttori di rifiuti rientrano sia le aziende che producono scarti di lavorazione, sia i privati che dismettono beni e prodotti inservibili, sia le società che si occupano del pre-trattamento (disassemblaggio, bonifica, pulitura, ecc.) dei rifiuti.
 
Raccolta: la raccolta consiste nell'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto (art. 6 punto e).
 La raccolta deve essere effettuata secondo le direttive impartite per legge, raggruppando i rifiuti per classe di appartenenza e deve consentire il trasporto sicuro dei rifiuti.
 Quest'ultimo deve essere effettuato da società preposte ed autorizzate, utilizzando automezzi idonei a non causare l'accidentale fuori uscita di sostanze pericolose o in generale la dispersione dei rifiuti nell'ambiente.
 
Recupero: consiste nella raccolta di tutte le materie riciclabili (metalli nobili ferrosi e non, materie plastiche, gomma, vetro, ecc.).
 Una volta convogliate in gruppi omogenei, queste vengono prese in consegna da aziende autorizzate al loro recupero.
 Le modalità di recupero ammesse dalla legge sono elencate dall'allegato C del Decreto Ronchi.
 
Registro di carico e scarico: consiste in una serie di fogli vidimati dall'Ufficio del Registro, su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
 
Riciclo: in questa fase tutte le materie raggruppate per genere e tipologia vengono reimmesse nel ciclo di lavorazione, ossia vengono trattate opportunamente e fatte rientrare nel ciclo produttivo al fine ricavarne prodotti finiti.
 
Ricondizionamento: consiste nel restituire funzionalità ai macchinari ancora in buono stato. In questa fase le apparecchiature vengono sottoposte ad accurate verifiche e specifiche lavorazioni al fine di ricostituire l'efficienza degli apparati - rigenerando i componenti hardware e software o, se necessario installandone di nuovi. Le apparecchiature così rigenerate vengono sottoposte a severi test al fine di verificarne le capacità operative, quindi immesse sul mercato da ditte autorizzate.
 
Rifiuto: la categoria dei rifiuti comprende tutti quei beni che non hanno una capacità residua di lavoro, ad esempio prodotti scaduti, elementi inutilizzabili, residui di produzione o di consumo, sostanze divenute inadatte all'impiego e in generale tutti i prodotti di cui il detentore non si serve più. Il Decreto Ronchi definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (art. 6 punto a).
 Un rifiuto non è tale se il prodotto in oggetto ha ancora delle capacità residue di lavoro.
 In questo caso può essere venduto se i componenti di sicurezza sono integri. L'onere di provare la conformità dell'apparecchiatura spetta al venditore, attraverso una perizia o l'autocertificazione.
 La vendita di rifiuti riutilizzabili può essere effettuata solo da ditte autorizzate.
 A proposito di rifiuti si pronuncia anche il decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002 che all'art. 14 fornisce l'interpretazione autentica dei termini si disfi, abbia deciso e abbia l'obbligo di disfarsi.
Più dettagliatamente:
 •si disfi è inteso come qualsiasi comportamento attraverso il quale una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del D. Lgs. n. 22;
 •abbia deciso esprime la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del Decreto Ronchi, sostanze, materiali o beni;
 •abbia l'obbligo di disfarsi concerne l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, come stabilito per di legge o se imposto dalla natura stessa del prodotto oppure se previsto dall'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22/97.
 Inoltre il decreto precisa che non ricorre la decisione di disfarsi di beni, sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo qualora sussista una delle seguenti condizioni:
 •se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;
•se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del Decreto Ronchi.
 
Rifiuti tecnologici: sono tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ossia tutti quegli apparecchi citati dall'allegato I A e I B della Direttiva Europea sui RAEE (lavastoviglie, lavatrici, piccoli e grandi elettrodomestici, televisori, computer, ecc.).
 
Smaltimento: per smaltimento si intendono tutte quelle operazioni volte all'eliminazione delle scorie derivanti dal trattamento dei macchinari e di tutte le parti ritenute non riciclabili né rigenerabili. Lo stesso deve avvenire in completa sicurezza senza provocare la dispersione di sostanze nell'ambiente né produrre emissioni inquinanti. L'elenco degli interventi di smaltimento previsti dalla legge è riportato dall'allegato B del Decreto Ronchi.
 
Stoccaggio: secondo il Decreto Ronchi, le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegati B, nonché le attività di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C (art. 6 punto j). Più specificamente, lo stoccaggio comprende le operazioni di raccolta e raggruppamento dei rifiuti in sicurezza, secondo classi omogenee di appartenenza, in luoghi idonei.
 
Trattamento: consiste nelle operazioni di bonifica delle parti considerate inquinanti poiché contaminate da sostanze nocive all'ambiente. Più dettagliatamente, durante la fase di trattamento i materiali vengono triturati, polverizzati o sminuzzati e inscatolati al fine di essere indirizzati al recupero o allo smaltimento.
 
WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment, ossia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (elettrodomestici, computer, TV, ecc.).

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